Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la modifica del 19 giugno 2020 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” che modifica in maniera importante l’elenco delle infermità congenite. La “celiachia conseguente all’intolleranza congenita alla gliadina” – che fino al 31.12.2021 figurava alla cifra 279 dell’allegato alla vigente Ordinanza del DFI sulla infermità congenite (OIC) – non è più contenuta, a partire dal 01.01.2022, nella nuova Ordinanza dipartimentale sull’assicurazione per l’invalidità (OAI-DFI). Lo stralcio è stato motivato dal fatto che “questa malattia è una predisposizione genetica non congenita e non adempie dunque i criteri dell’articolo 13 della nuova Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità”.

Questa modifica fa sì che a partire dal 1° gennaio 2022 i celiaci fino ai vent’anni di età non possono più beneficiare dei sussidi forfettari.  I suddetti contributi non possono nemmeno essere messi a carico della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) dato che il regime alimentare dei celiaci non costituisce una misura terapeutica presente negli elenchi di cui all’art. 52 LAMal.

 

I costi supplementari, dovuti dall’acquisto di prodotti specifici senza glutine, sono quindi completamente a carico dei celiaci e delle loro famiglie.

 

Per i beneficiari di una prestazione complementare AVS/AI valgono invece le seguenti norme:

L'art. 14 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) prevede che i Cantoni devono rimborsare ai beneficiari di una prestazione complementare le spese comprovate per una dieta.

Il Cantone Ticino ha emanato nel 2007 la relativa legge di applicazione (LaLPC) che all'art. 14, recita quanto segue:

  • le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un   medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia.
  • va rimborsata una somma forfetaria annua di 2100.- franchi;
  • la richiesta di prestazioni va presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite la competente Agenzia AVS.