a) informa i suoi membri sui vari aspetti della celiachia (medico, psicologico, alimentare)
b) assicura agli associati una consulenza dietetica e culinaria
c) organizza corsi pratici per la gestione autonoma di una dieta priva di glutine
d) sensibilizza l’opinione pubblica ed interviene affinché il normale inserimento dei celiaci nei vari ambienti sociali non sia ostacolato
e) cura i contatti con le autorità, con l’industria alimentare e con le altre associazioni
Art. 4: Soci
1. Possono far parte dell’associazione:
a) i celiaci adulti
b) i genitori di celiaci minorenni
c) le persone fisiche e giuridiche interessate al problema della celiachia
2. Su proposta del comitato, l’assemblea sociale può conferire il titolo di socio onorario a persone che hanno reso dei servizi particolari all’associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
3. Ogni socio può dimettersi per la fine di un anno civile. La richiesta va inoltrata per iscritto al segretariato con un preavviso di tre mesi.
Art. 5: Quote sociali
1. I soci devono versare una quota sociale ricorrente, stabilita anno per anno dall’assemblea sociale. I genitori di celiaci minorenni pagano una sola quota sociale.
2. Il socio che, malgrado diffida, non paga la propria quota sociale, viene automaticamente escluso dall’associazione.
3. Al momento dell’affiliazione viene prelevato un contributo unico per la documentazione iniziale fornita all’associato, stabilita dal comitato.
4. Il periodo amministrativo si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 6: Organizzazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea sociale
b) il comitato
c) l’organo di controllo
Art. 7: L’assemblea sociale
1. L’assemblea sociale è l’organo superiore dell’associazione e viene convocata in forma scritta dal comitato entro il 30 giugno di ogni anno. Essa esercita le seguenti competenze:
a) discute ed approva il programma di attività e le relazioni presentate dal comitato
b) discute ed approva i conti annuali
c) fissa l’importo della quota sociale
d) nomina il comitato e l’organo di controllo
e) conferisce il titolo di socio onorario
f) decide su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno
2. Tutti i soci hanno ugual diritto di voto nell’assemblea. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
3. Il comitato può convocare un’assemblea sociale straordinaria quando l’importanza e l’urgenza di particolari problemi lo impongono. Esso è pure tenuto a convocarla quando un quinto dei soci lo richiede.
Art. 8: Il comitato
1. Il comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell’associazione, di rappresentarla verso l’esterno e di amministrare il patrimonio sociale.
2. Il comitato è composto da almeno cinque membri e deve garantire, di regola, la rappresentanza delle diverse regioni del Cantone. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.
3. Il comitato elegge fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente ed il segretariato e prende le proprie decisioni a maggioranza dei membri presenti.
4. L’associazione viene di regola impegnata dalla firma congiunta del presidente e di un membro del comitato. Per gli affari correnti basta la firma di una sola persona.
Art. 9: L’organo di controllo
1. Potendo disciplinare liberamente la revisione secondo l’art. 69b, cpv. 4 CCS, l’assemblea elegge fra i propri soci almeno una persona incaricata di controllare la formale corrispondenza delle registrazioni con i documenti giustificativi nonché di presentare rapporto all’assemblea.
2. L’organo di controllo dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Art. 10: Patrimonio sociale