Art. 1: Denominazione

Con la denominazione di “Gruppo Celiachia della Svizzera italiana” è costituita un’associazione senza scopo di lucro e di durata illimitata retta dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).

 

Art. 2: Sede

L’associazione ha sede a Bellinzona. La sede può essere spostata in ogni momento in altra località del Cantone.

 

Art. 3: Scopo

1. L’associazione ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che possano consentire agli interessati di superare le difficoltà determinate dalla celiachia. 

2. In particolare l’associazione:

a) informa i suoi membri sui vari aspetti della celiachia (medico, psicologico, alimentare)

b) assicura agli associati una consulenza dietetica e culinaria

c) organizza corsi pratici per la gestione autonoma di una dieta priva di glutine

d) sensibilizza l’opinione pubblica ed interviene affinché il normale inserimento dei celiaci nei vari ambienti sociali non sia ostacolato

e) cura i contatti con le autorità, con l’industria alimentare e con le altre associazioni

 

Art. 4: Soci

1. Possono far parte dell’associazione:

a)  i celiaci adulti

b)  i genitori di celiaci minorenni

c)  le persone fisiche e giuridiche interessate al problema della celiachia

2. Su proposta del comitato, l’assemblea sociale può conferire il titolo di socio onorario a persone che hanno reso dei servizi particolari all’associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

3. Ogni socio può dimettersi per la fine di un anno civile. La richiesta va inoltrata per iscritto al segretariato con un preavviso di tre mesi.

 

Art. 5: Quote sociali

1. I soci devono versare una quota sociale ricorrente, stabilita anno per anno dall’assemblea sociale. I genitori di celiaci minorenni pagano una sola quota sociale.

2. Il socio che, malgrado diffida, non paga la propria quota sociale, viene automaticamente escluso dall’associazione.

3. Al momento dell’affiliazione viene prelevato un contributo unico per la documentazione iniziale fornita all’associato, stabilita dal comitato.

4. Il periodo amministrativo si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

Art. 6: Organizzazione

Gli organi dell’associazione sono:

a)  l’assemblea sociale

b)  il comitato

c)  l’organo di controllo

 

Art. 7: L’assemblea sociale

1. L’assemblea sociale è l’organo superiore dell’associazione e viene convocata in forma scritta dal comitato entro il 30 giugno di ogni anno. Essa esercita le seguenti competenze:

a)  discute ed approva il programma di attività e le relazioni presentate dal comitato

b)  discute ed approva i conti annuali

c)  fissa l’importo della quota sociale

d)  nomina il comitato e l’organo di controllo

e)  conferisce il titolo di socio onorario

f)  decide su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno

2. Tutti i soci hanno ugual diritto di voto nell’assemblea. Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

3. Il comitato può convocare un’assemblea sociale straordinaria quando l’importanza e l’urgenza di particolari problemi lo impongono. Esso è pure tenuto a convocarla quando un quinto dei soci lo richiede.

 

Art. 8: Il comitato

1. Il comitato ha il diritto ed il dovere di curare gli interessi dell’associazione, di rappresentarla verso l’esterno e di amministrare il patrimonio sociale.

2. Il comitato è composto da almeno cinque membri e deve garantire, di regola, la rappresentanza delle diverse regioni del Cantone. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.

3. Il comitato elegge fra i suoi membri un presidente, un vicepresidente ed il segretariato e prende le proprie decisioni a maggioranza dei membri presenti.

4. L’associazione viene di regola impegnata dalla firma congiunta del presidente e di un membro del comitato. Per gli affari correnti basta la firma di una sola persona.

 

Art. 9: L’organo di controllo

1. Potendo disciplinare liberamente la revisione secondo l’art. 69b, cpv. 4 CCS, l’assemblea elegge fra i propri soci almeno una persona incaricata di controllare la formale corrispondenza delle registrazioni con i documenti giustificativi nonché di presentare rapporto all’assemblea.

2. L’organo di controllo dura in carica due anni ed è rieleggibile.

 

Art. 10: Patrimonio sociale

1. L’associazione è finanziata mediante le quote sociali e con contributi volontari. Essa può chiedere di essere sussidiata dall’ente pubblico in caso di disavanzo ricorrente.

2. Per i debiti dell’associazione risponde unicamente il patrimonio sociale con l’esclusione di ogni responsabilità personale dei singoli soci.

3. I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

Art. 11: Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso soltanto durante un’assemblea sociale straordinaria convocata a tal fine e necessita della maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti. Il patrimonio sociale va devoluto ad un’istituzione che persegue scopi analoghi.

 

Art. 12: Entrata in vigore

Il presente statuto, approvato dall’assemblea sociale del 7 maggio 2011, annulla e sostituisce quello dell’8 aprile 1995, ed entra in vigore con la sua approvazione.

Gruppo Celiachia della Svizzera italiana
Il presidente:             La segretaria:

Moreno Guatieri         Valentina Lüthi